CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 - convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - all'art. 67, comma 11, prevede che "Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscono la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa".

La Circolare 20 gennaio 2009, n. 1, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - aveva chiarito che, per ogni anno, tale adempimento era da intendersi assolto con la pubblicazione del testo degli accordi integrativi sottoscritti, perfezionati dall'organo di controllo, nonché delle specifiche schede informative 2 e tabelle 15 del Conto annuale per ciascuna area contrattuale.

La Circolare 13 maggio 2010, n. 7, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2012, ha chiarito che ai contratti integrativi sottoscritti dopo il 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, si applica il nuovo testo dell'art. 40 - bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, che prevede l'obbligo di pubblicare, in modo permanente, sul sito web delle amministrazioni pubbliche, con modalità che garantiscono la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni ai cittadini:

  1. i contratti stipulati;
  2. la relazione tecnico-finanziaria, certificata dagli organi di controllo;
  3. la relazione illustrativa, certificata dagli organi di controllo;
  4. le informazioni trasmesse annualmente al Ministero dell'Economia (schede informative 2  e tabelle 15 del Conto annuale per ciascuna area contrattuale);
  5. gli esiti della valutazione, da parte dei cittadini-utenti, sugli effetti attesi sul funzionamento dei servizi pubblici in esito alla contrattazione integrativa.

Nella medesima Circolare è stabilito che, per l'adempimento di cui al punto 5, le amministrazioni dovranno attendere la pubblicazione degli appositi modelli di rilevazione, previsti dalla nuova normativa, che dovranno essere predisposti dal Dipartimento per la Funzione Pubblica d'intesa con il Ministero dell'Economia.

 

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